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LA Riforma della RC Auto nel DDL Concorrenza

LA Riforma della RC Auto nel DDL Concorrenza

 Commento all’articolo 3

              PROPOSTA PER L’UTILIZZO DELLA SCATOLA NERA AL FINE DI GARANTIRE LA EQUIPARAZIONE SUL TERRITORIO NAZIONALE DELLE TARIFFE

Con il DDL concorrenza, il Governo Italiano, intende intervenire a rimuovere gli ostacoli regolatori all’apertura dei Mercati ed a promuovere lo sviluppo della concorrenza, garantendo la tutela dei consumatori, in applicazione dei principi dettati dai trattati e dalle politiche dell’Unione Europea.
Il capo n. 1 del DDL, è intitolato “Assicurazioni e Fondi Pensione”, laddove il termine “Assicurazioni” viene, per lo più,  riferito al tema dell’Assicurazione RC Auto (art. da 2 a11).
L’art. 3 intitolato “Trasparenza e risparmi RC veicoli a motore”, introduce delle modifiche al Codice delle Assicurazioni di cui al Dlgs. 0709/2005 n. 209.
Articolo 3.
(Trasparenza e risparmi RC veicoli a motore)
1. Al Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 132, sono inseriti i seguenti:
«Articolo 132-bis
(Obblighi informativi degli intermediari)
1. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, sono tenuti a informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di cui sono mandatari relativamente al contratto base previsto dall'articolo 22 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
2. A tal fine, gli intermediari forniscono i premi offerti dalle imprese mediante collegamento internet al preventivatore consultabile sul sito internet dell'IVASS. e del Ministero dello sviluppo economico e senza obbligo di rilascio di supporti cartacei.
3. L'IVASS. adotta disposizioni attuative in modo da garantire accesso e risposta on-line, sia ai consumatori che agli intermediari, esclusivamente per i premi applicati dalle imprese per il contratto base relativo ad autovetture e motoveicoli.
4. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell'assicurato.
Articolo 132-ter
(Sconti obbligatori)
1. In presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificarsi in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto significativo rispetto al prezzo della polizza altrimenti applicato:
a) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione;
b) nel caso in cui vengono installati, su proposta della impresa di assicurazione, o sono già presenti meccanismi elettronici che registranol’attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, o ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;
c) nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore a seguito del riscontro ili un tasso alcolemico da parte del guidatore superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore;
d) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione rinunciano, in deroga agli articoli contenuti nel libro IV, titolo I, capo V, del codice civile, alla cedibilità del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti senza il consenso dell' assicuratore tenuto al
risarcimento;
e) nel caso in cui i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione esercitano, in alternativa al risarcimento per equivalente, la facoltà di ricevere un risarcimento in forma specifica di danni a cose, in assenza di responsabilità concorsuale, fornendo idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria.
La garanzia di cui al periodo precedente è presupposta per i contratti di assicurazione di veicoli o natanti nuovi alla prima immatricolazione.
f) nel caso in cui, ove non trova applicazione la lettera e), i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione si impegnano ad accettare un risarcimento per equivalente pari a quanto previsto nelle convenzioni di cui al comma 4, fornendo, in caso di sinistro, informazioni relativamente al soggetto che procederà alla riparazione, e stabilendo un termine massimo per consentire all' impresa di assicurazione di verificare la stima dell'ammontare del danno prima che le riparazioni siano effettuate.
2. In sede di emissione del preventivo, le imprese di assicurazione evidenziano, per ciascuna delle condizioni di cui al comma l, l'ammontare dello sconto praticato in caso di accettazione da parte del contraente.
3. Nei casi di casi di cui al comma 1, lettere b) e c) la riduzione di premio praticata dalla compagnia è  superiore agli eventuali costi di installazione , disinstallazione, sostituzione, funzionamento  e portabilità sostenuti direttamente dall’assicurato.Tale riduzione del premio si applica altresì in caso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in caso di scadenza di un contratto o di stipula di un nuovo contratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermo l’obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.
4. L’impresa di assicurazione che offre al contraente la facoltà di cui al comma 1, lett. E), comunica all’IVASS., entro 30 giorni dall’entrata in vigore di una nuova tariffa l’entità della riduzione del premio prevista.
Nella medesima comunicazione, le imprese di assicurazione identificano la tipologia di veicoli e gli ambiti territoriali nei quali offrono tale facoltà a tutti i contraenti, nonché l’adeguatezza della propria rete di riparatori convenzionati, sia in termini di copertura territoriale che di congruità operativa e
assistenziale.».
                                                                                                                                                                                                                **********
Il comma 1, come già previsto nella vigente versione dell’ art. 132 Codice delle Assicurazioni, utilizza l’espressione “Sconto significativo”, adottando, ancora una volta, una tecnica normativa del tutto censurabile.
Infatti, nonostante la Carta Costituzionale sia priva di disposizioni riferibili alla qualità della legislazione, questa deve ormai rappresentare un obiettivo prioritario da tutelare e da perseguire: la chiarezza delle leggi è uno dei presupposti per garantire la certezza del diritto.
Anche dall’analisi di tale disposizione, emerge la necessità di rispettare le prescrizioni ribadite dalla Corte di Strasburgo (ancorché elaborate in riferimento alla disposizione di cui all’art. 7 Cedu), di “accessibilità” e di “prevedibilità”, quali connotati indefettibili di ogni norma giuridica, e che, pertanto, devono informare l’opera legislativa.
L’utilizzo dell’espressione “sconto significativo” risulta totalmente deficitario nei confronti della generalità dei consociati del necessario requisito della “precisione”: stante l’ assenza di parametri oggettivi che consentano una corretta valutazione dello sconto, si determina una situazione di palese svantaggio contrattuale in danno dei cittadini consumatori.
A fronte della promessa  di uno sconto non meglio quantificabile, le Compagnie si troverebbero a beneficiare, per l’effetto di numerose ed altrettanto rinunce da parte dei loro contraenti, di indubbi vantaggi.
In particolare, la Lettera B) co. 1, rappresenta uno dei casi contemplati dalla norma, in cui le Compagnie di Assicurazioni dovrebbero praticare il menzionato “Sconto Significativo”.
Si tratta dell’ipotesi in cui vengono installati, su proposta dell’Impresa oppure sono già installati, meccanismi che registrano “ l’attività del veicolo” denominati “scatola nera o equivalenti”, ovvero “ ulteriori “dispositivi”, individuati “per i soli “requisiti funzionali necessari a garantire l’utilizzo dei dati raccolti 1) ai fini tariffari e 2) per la determinazione della responsabilità in occasione di sinistri, con Decreto Ministeriale.
Le suesposte considerazioni, trovano ulteriore conferma nella versione utilizzata dal DDL di riforma in cui, diversamente dalla norma vigente, tutti  i costi di installazione, disinstallazione, etc., sono a carico del contraente, sebbene il co. 3 dell’ art. 132 ter. abbia a specificare che “ la riduzione del premio praticata è superiore agli eventuali costi  di installazione …., sostenuti direttamente dall’assicurato”.
E’opportuno, a tal uopo, chiarire che, l’utilizzo di meccanismi quali la scatola nera o equipollenti, se per un verso rappresentano un valido  presidio contro eventuali frodi assicurative, dall’altro consentono alle Compagnie di monitorare, con grande precisione, lo stile di guida, le abitudini e quant’altro, maturando una indiscutibile capacità di penetrazione nella privacy del cittadino, traendone evidenti vantaggi di carattere commerciale.
Tant’è che, la stessa norma riconosce le potenzialità di carattere propriamente commerciale legate all’installazione della scatola nera, allorquando, alla medesima lettera b) del co. 1, parla di utilizzo del dispositivo “ ai fini tariffari”, intesa come ulteriore fattispecie, come tale diversa e distinta dalla mera determinazione della responsabilità in occasione di un sinistro.
Si tratta, come è evidente, di un aspetto peculiare dell’intera vicenda denominata “Scatola nera o simili meccanismi”.
Un argomento neint’affatto analizzato dal Legislatore, il quale consegna letteralmente alle Compagnie la privacy degli assicurati, senza prevedere, peraltro, alcun presidio giuridico a loro tutela né, soprattutto, beneficio economico.
Non sembra, da ultimo, sufficiente a colmare gli svantaggi e i privilegi sopra descritti, il comma 2 dello stesso articolo, limitandosi la norma a porre, a carico dell’Impresa, l’obbligo di evidenziare, per ciascuno dei casi di cui  al comma 1, l’ammontare dello sconto praticato, in caso di accettazione de parte del contraente.
La situazione di evidente incertezza, causata dall’impossibilità di parametrare la portata dello sconto, unita allo squilibrio contrattuale in cui verrebbe a trovarsi il cittadino contraente nei confronto dell’Impresa, vanifica del tutto lo scopo perseguito a tutto vantaggio delle Compagnie.
Non è dato comprendere, infine, la reale efficacia del comma 4 dell’ art. 132 ter, laddove stabilisce che l’Impresa Assicuratrice che offre al contraente la possibilità di usufruire degli sconti di cui al precedente comma 1 lettera e), è tenuta a comunicare all’IVASS, entro 30 gg dalla entrata in vigore di una nuova tariffa, l’entità della riduzione del premio prevista.
Ciò avverrebbe, infatti, in una condizione di particolare irrilevanza dei poteri concessi all’IVASS alla quale il Legislatore, almeno in relazione alla congruità degli sconti, non riconosce particolari poteri di intervento nei confronti dei soggetti vigilati.
Peraltro, a rendere la disposizione di legge del tutto inadeguata, giunge l’ulteriore periodo del comma 4, nella parte in cui dispone che, nella medesima comunicazione le Imprese identificano la tipologia di veicoli e soprattutto “gli ambiti territoriali” nei quali offriranno tale facoltà a tutti i contraenti.
Di tal guisa, si finirebbe con l’autorizzare le Compagnie di Assicurazione a praticare una palese discriminazione territoriale nell’applicazione dello sconto, ignorando, una delle maggiori priorità che la Riforma della RC auto è chiamata ad affrontare, individuata nel diverso trattamento economico, attualmente riservato agli assicurati a seconda della Regione e Provincia di appartenenza.
Da alcuni anni, il monitoraggio effettuato dell’IVASS sui prezzi praticati dalle Imprese a livello territoriale, ha fotografato una sostanziale eterogeneità territoriale dei prezzi.
Infatti, nelle Provincie settentrionali prevale un premio medio-basso; nelle provincie centrali e isole, la categoria più diffusa risulta quella medio-alta; mentre Campania e Puglia restano le Regioni dove, in media, gli assicurati pagano di più.
Pertanto, qualora il DDL fosse confermato nell’attuale formulazione, si tratterebbe dell’ennesimo tentativo fallito di rendere finalmente giustizia in favore di quei cittadini assicurati, cosiddetti “virtuosi” perché non hanno causato sinistri ma che, in quanto residenti in talune provincie, considerate “a rischio”, sono costretti comunque a pagare un prezzo significativamente più alto che nel resto d’Italia.
L’UTILIZZO DELLA SCATOLA NERA PER LA EQUIPARAZIONE SUL TERRITORIO NAZIONALE DELLE TARIFFE
A tal uopo, una sola considerazione sul punto dell’utilizzo della scatola nera può risultare dirimente.
Se è vero, infatti, che grazie all’utilizzo della scatola nera è possibile effettuare un attento monitoraggio del comportamento del veicolo assicurato, con ciò prevedendosi tra l’altro, fenomeni noti come “frodi assicurative”, valutando, peraltro, le abitudini di guida del conducente, è altrettanto vero che un simile accertamento, una volta istallata la scatola nera, avrebbe in se la capacità di uniformare, di fatto, le tariffe su base nazionale, senza che lo Stato sia invece costretto ad adottare modelli legislativi cosi detti “costrittivi” in quanto tesi ad obbligare le Compagnie di Assicurazione a praticare modelli tariffari precostituiti ex lege, sebbene limitatamente ai contraenti cosiddetti “virtuosi”.
A questo punto, l’utilizzo della tecnologia si porrebbe a beneficio di entrambe i contraenti, senza che le Compagnie possano vedersi costrette a subire una limitazione nell’esercizio della loro attività economica in possibile violazione della normativa nazionale e comunitaria a tutela della concorrenza.
Da simili premesse non può che conseguire la logica scelta del Legislatore, nel senso di favorire gli assicurati che scelgano di istallare la scatola nera o meccanismi equivalenti sul proprio veicolo e che al contempo non abbiano a produrre sinistri.
Pertanto, la norma, dovrebbe essere integrata, con la precisazione di seguito indicata: “ … gli assicurati che accettano l’istallazione sul proprio veicolo della scatola nera o di meccanismi equivalenti  e che non abbiano, per loro accertata colpa, prodotto sinistri nei due anni precedenti, hanno diritto ad ottenere dall’Impresa di Assicurazione, l’applicazione della migliore tariffa, in quanto economicamente vantaggiosa, applicata, a parità di classe di merito, sull’intero territorio nazionale”.

Avv. Mario Italiano